Il 110% a interventi trainati doc
Gli interventi trainati fruiscono della detrazione maggiorata del 110% solo in quanto eseguiti con quelli principali e se effettuati, congiuntamente con i principali (trainanti), nell’intervallo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori di questi ultimi. Le spese per gli interventi trainanti del condominio trainano quelle per gli interventi di risparmio energetico effettuati dai condòmini sulle proprie singole unità immobiliari residenziali.
Questi alcuni dei principi che devono essere sempre considerati in applicazione della disciplina sulla detrazione maggiorata del 110% (cosiddetto «superbonus») di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
Nel corso di vari convegni, stante la presenza di una disciplina assai articolata e di numerosissime casistiche, molto spesso incrociate tra loro, emerge la grande difficoltà di verificare la fattibilità degli interventi finalizzati all’ottenimento della massima detrazione.
Come detto in apertura, l’esecuzione di un intervento trainante (cappotto, sostituzione impianto di climatizzazione e la messa in sicurezza sismica), se eseguito a norma e nel rispetto di determinate condizioni (per esempio la qualità dei materiali isolanti), consente di detrarre, con l’aliquota maggiorata del 110%, ulteriori interventi che devono essere eseguiti contestualmente ai principali; sono «trainati», pertanto, tutti gli interventi indicati dall’art. 14 del dl 63/2013 (ecobonus) e quelli per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (se abbinati agli interventi del comma 1 e non per il sismabonus) e per l’installazione di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo.
Ma se questa situazione risulta abbastanza chiara, non altrettanto chiara è la concreta applicazione che ne deriva, giacché gli interventi possono essere eseguiti, sebbene in conformità alle disposizioni vigenti e ai requisiti richiesti dal recente decreto («Requisiti») del 6 agosto, come asseverati dai tecnici, su unità unifamiliari o dai condomini, ma in presenza di precise condizioni.
La norma agevolativa è destinata, innanzitutto, ai condomini e sul punto (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 § 2) non è consentita la fruibilità della detrazione per i lavori sulle parti comuni condominiali da parte di contribuenti che detengono unità immobiliari «non» abitative in condomìni prevalentemente non residenziali (superficie complessiva dei residenziali inferiore al 50%).
La detrazione maggiorata non si applica nemmeno in presenza di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti (risposta n. 329/2020), sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni sia per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, in quanto non inserite in un condominio.
Il superbonus non si rende applicabile agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà da più soggetti (circ. 24/E/2020 § 1.1), mentre la detrazione può spettare per gli interventi realizzati sulle parti comuni dei condomini anche ai possessori o detentori di sole pertinenze (cantine e garage) che sostengono le spese (circ. 24/e/2020 § 2).
Altra fattispecie ricorrente è quella degli interventi trainanti sulla singola unità immobiliare del condomino che possono eseguire soltanto l’intervento trainante del cappotto, di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 119, cui si aggiunge quella degli interventi trainati sulla singola unità del condomìnio, che possono beneficiare della detrazione maggiorata in presenza di lavori eseguiti su parti comuni condominiali («Guida al superbonus 110%» dell’Agenzia delle entrate del 24/07/2020 – esempio 1).
Infine, è opportuno ricordare che la detrazione maggiorata del 110% non spetta alla persona fisica per gli interventi eseguiti «direttamente» sull’immobile non residenziale, detenuto al di fuori dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, mentre può fruire del superbonus per gli interventi condominiali (trainanti e/o trainati).
La conseguenza, pertanto, è che gli imprenditori e le società possono ottenere l’agevolazione soltanto se sono coinvolti negli interventi in qualità di condòmini di un edificio con almeno un appartamento e che un condominio, composto esclusivamente da unità non abitative, resta escluso dalla detrazione maggiorata alla stessa stregua, come detto, di un edificio composto da diverse unità immobiliari appartenenti a un unico proprietario, per assenza di un condominio costituito (anche minimo), ai sensi delle disposizioni del codice civile.

